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TITOLO I° - NORME GENERALI
Art. 01 – Costituzione, natura e sede
E’ costituita in Venezia la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.) della provincia di Venezia che assume la denominazione di “F.I.S.M. – Venezia”. La Federazione promuove e rappresenta le Scuole materne non statali della provincia di Venezia, che si qualificano “autonome” e “cattoliche” o “di ispirazione cristiana” e, inserendosi a pieno titolo nel progetto pastorale della Chiesa locale, orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della vita. La Federazione ha durata illimitata.
La Federazione ha sede a Zelarino in Via Visinoni 4/ C.
Art. 02 - La F.I.S.M. - Venezia è la continuità morale e giuridica della “Associazione Degli Asili e Scuole Materne” della provincia di Venezia (A.D.A.S.M.) costituita con atto pubblico a rogito il 03.03.1972, n. 35290 di repertorio del dott. Giuseppe Gallimberti, notaio in Venezia. Tale atto è stato modificato dall’Assemblea nel 1974, modifica che ha cambiato la denominazione dell’Associazione in “Federazione Italiana Scuole Materne” (F.I.S.M.).
Art. 03 - La FISM disciplina con il presente Statuto le modalità associative in modo da garantire a tutti gli associati un uniforme rapporto, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi della Federazione. Vengono affermati i principi di eleggibilità libera degli Organi amministrativi, del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del Codice Civile, il principio della sovranità dell’Assemblea dei soci, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci
Art. 04 - Principi
La FISM - Venezia fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U. sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana. In particolare essa propugna:
Art. 05 - Finalità
La FISM – Venezia opera mediante attività di volontariato, prestato in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.
La FISM – Venezia si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle Scuole materne federate.
In particolare:
operatori della Scuola materna mediante iniziative di studio e di aggiornamento e di
formazione, con riguardo anche ai genitori al fine di migliorarne il coinvolgimento
nella vita della scuola
Art. 06 - Adesione
Alla Federazione possono aderire tutte le Scuole materne gestite da Enti morali, da Enti religiosi, da Enti privati, da Enti pubblici locali, da Cooperative, comunque non statali, che educhino i bambini favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana espressa dal Concilio Vaticano II e dalla tradizione pedagogica cristiana.
L’adesione è vincolata dalla piena adesione ai principi dettati dal presente Statuto.
La F.I.S.M. potrà aderire, in rappresentanza degli Enti associati, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle Istituzioni a livello interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano scopi analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi della Federazione.
La F.I.S.M. garantisce agli “Enti federati” la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.
Art. 07 - Cessazione di appartenenza alla F.LS.M.
Le singole Istituzioni aderenti alla F.I.S.M. provinciale perdono la qualità di socio e cessano quindi di far parte della Federazione:
Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri
Il socio può recedere dall’Associazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il l° settembre.
Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l’esercizio in corso.
Art. 08 - Funzionamento
Per conseguire le finalità di cui all’art. 5 la Federazione:
Art. 09 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della F.I.S.M. è costituito:
Non esiste fusione di beni tra F.I.S.M. ed Enti federati. Ogni singolo Ente, quindi, rimane sempre l’unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all’esercizio delle sue attività.
Art. 10 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della F.I.S.M. si apre il l° settembre di ogni anno e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo.
Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 dicembre, il competente organo predispone per l’approvazione il bilancio di previsione per l’anno successivo e il conto consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Federazione entro gli otto giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
TITOLO II - ORGANI E COMPITI
Art. 11 – Organi della Federazione
Organi della FISM Provinciale sono:
Art. 12 - L’Assemblea generale della Federazione
L’Assemblea generale è cosi composta:
Compiti dell’Assemblea provinciale:
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno.
Su richiesta di un terzo degli associati, e per deliberazione del Consiglio direttivo, l’Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria secondo le necessità.
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute e dirette dal Presidente della F.I.S.M. eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali, il quale nomina un Segretario e, in caso di necessità, due scrutatori.
Quando trattasi di rinnovo delle cariche l’Assemblea eleggerà, seduta stante, un Presidente, due scrutatori ed un Segretario verbalizzatore diversi dagli Amministratori in carica.
L’Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto.
Non raggiungendo la maggioranza la riunione è valida, in seconda convocazione, dopo un’ora dall’orario fissato, qualunque sia il numero degli aventi diritto, purché sulla convocazione risulti l’orario della prima e della seconda convocazione.
Gli associati possono essere rappresentati da altri associati con delega scritta. Nel caso di legale rappresentanza di più Scuole materne da parte di un’unica persona, questa avrà a disposizione tanti voti quante sono le Scuole materne che legalmente rappresenta. Un associato non può assumere più di tre deleghe.
Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del Segretario.
Art. 13 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo della F.I.S.M. di Venezia è composto da:
Presidenti delle Scuole Materne federate
Al Consiglio direttivo, che di norma dovrà riunirsi ogni trimestre, sono attribuiti i seguenti compiti:
Il Consiglio direttivo è responsabile dinanzi all’Assemblea generale per quanto di
sua competenza.
I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattroanni, salvo motivata proroga, e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure ogni qualvolta venisse richiesto da almeno 4 Consiglieri effettivi.
La sessione del Consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri in prima convocazione, e qualsiasi numero, con almeno un terzo dei consiglieri effettivi, in seconda convocazione dopo un’ora.
Art. 14 - Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza si riunisce una volta al mese e quando il Presidente lo ritenga necessario.
All’Ufficio di Presidenza sono attribuiti i seguenti compiti:
L’Ufficio di Presidenza è responsabile dinanzi al Consiglio e all’Assemblea.
Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.M. con i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità.
Egli convoca e presiede le sessioni del Consiglio direttivo, vigila e dirige tutta l’attività della Federazione provinciale, firma la corrispondenza e tutti gli atti dell’ufficio.
In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.
Art. 16 - Il Consulente ecclesiastico
In seno alla Federazione provinciale della F.I.S.M. costituisce rilevanza la presenza del Consulente ecclesiastico, nominato dal Vescovo, in considerazione dell’importanza riconosciuta alla componente etico-religiosa dell’attività educativa.
Il Consulente ecclesiastico si rende garante davanti all’autorità ecclesiastica che l’indirizzo religioso e morale delle Scuole materne, gestite dalle parrocchie, dalle Congregazioni religiose, e comunque di quante aderiscono alla F.I.S.M, sia conforme agli insegnamenti della Chiesa.
Il Consulente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni.
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto:
I tre membri effettivi e i due membri supplenti vengono eletti dall’Assemblea generale della Federazione, ogni quattro anni, come previsto dall’art. 12 comma e). Nella prima riunione sarà nominato il Presidente
Compiti del Collegio dei Probiviri:
Il Collegio propone al Consiglio direttivo e all’Assemblea le proprie conclusioni
Art. 18 - Il Segretario - Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, come previsto dall’art. 13.
Compiti:
In particolare provvede a riscuotere i contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi, rilasciando le quietanze per le somme introitate, e al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria attraverso l’emissione di mandato.
È responsabile della compilazione del rendiconto annuale, alla fine di ciascun esercizio, nonché alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, da presentare al Consiglio direttivo
Inoltre tiene l’inventario dei beni della Federazione.
Art. 19 - Costituzione di gruppi operativi
Nell’ambito della F.I.S.M. possono costituirsi gruppi operativi finalizzati allo studio di problematiche particolari o al Coordinamento pedagogico-didattico delle Scuole Materne federate.
Tali gruppi potranno essere costituiti tenuta presente la suddivisione della provincia di Venezia in Diocesi o in Distretti scolastici, secondo le esigenze della dimensione territoriale.
Art. 20 - Procedure e norme comuni
Le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il diritto alla rifusione delle eventuali spese incontrate nell’espletamento dell’incarico ed il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni , se residenti fuori Comune.
Nel caso di dimissioni:
Art. 21 - Scioglimento della Federazione.
Per lo scioglimento della Federazione è necessaria un’apposita convocazione dell’Assemblea con avviso a tutti gli aventi diritto, i quali, con la presenza di almeno due terzi degli stessi in prima convocazione, e di almeno un terzo in seconda convocazione, votano per lo scioglimento a votazione segreta.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio direttivo legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Enti federati.
Sono ammesse le deleghe come previsto dall’art. 12.
Art. 22 - Devoluzione del patrimonio
E’ vietato alla FISM distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.
In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio della Federazione, residuato della liquidazione di ogni passività, sarà devoluto ad analoga istituzione ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.43 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a giudizio dell’Assemblea.
Art. 23 - Modifiche allo Statuto
Ogni modifica al presente Statuto, previo invio agli aventi diritto almeno 15 giorni prima, deve essere approvato dall’Assemblea generale, presenti non meno dei due terzi degli aventi diritto al voto in I° convocazione e di un terzo in II° convocazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso non venga raggiunta la presenza richiesta né in prima né in seconda convocazione, l’Assemblea potrà decidere l’integrazione delle votazioni con la raccolta, per corrispondenza, dei voti degli aventi diritto assenti, cui comunque dovrà essere comunicato integralmente il testo delle modifiche.
Art. 24 - Regolamento e rinvio alla normativa vigente
Le norme di attuazione del presente Statuto saranno specificate in apposito Regolamento approntato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge.
Visto letto ed approvato
Il Presidente
Avv. Stefano Giordano
Zelarino- Venezia, 24 giugno 2011