Art. 01 – Costituzione, natura e sede
E’ costituita in Venezia la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE
(F.I.S.M.) della provincia di Venezia che assume la denominazione di “F.I.S.M.
– Venezia”. La Federazione promuove e rappresenta le Scuole materne
non statali della provincia di Venezia, che si qualificano “autonome”
e “cattoliche” o “di ispirazione cristiana” e, inserendosi
a pieno titolo nel progetto pastorale della Chiesa locale, orientano la loro
attività all’educazione integrale della personalità del
bambino, in una visione cristiana della vita. La Federazione ha durata illimitata.
La Federazione ha sede a Zelarino in Via Visinoni 4/ C.
Art. 02 - La F.I.S.M. - Venezia è la continuità morale e giuridica della “Associazione Degli Asili e Scuole Materne” della provincia di Venezia (A.D.A.S.M.) costituita con atto pubblico a rogito il 03.03.1972, n. 35290 di repertorio del dott. Giuseppe Gallimberti, notaio in Venezia. Tale atto è stato modificato dall’Assemblea nel 1974, modifica che ha cambiato la denominazione dell’Associazione in “Federazione Italiana Scuole Materne” (F.I.S.M.).
Art. 03 - La FISM disciplina con il presente Statuto le modalità associative in modo da garantire a tutti gli associati un uniforme rapporto, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi della Federazione. Vengono affermati i principi di eleggibilità libera degli Organi amministrativi, del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del Codice Civile, il principio della sovranità dell’Assemblea dei soci, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci
Art. 04 - Principi
La FISM - Venezia fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U.
sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana.
In particolare essa propugna:
a) i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza
b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale
e religiosa
c) il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati
nell’adempimento dei compiti educativi
d) il diritto alla libertà di insegnamento
e) il diritto di Enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione
f) il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole statali.
Art. 05 - Finalità
La FISM – Venezia opera mediante attività di volontariato, prestato
in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto,
esclusivamente per fini di solidarietà.
La FISM – Venezia si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e
rappresentanza delle Scuole materne federate.
In particolare:
a) coordina l’attività delle Scuole materne non statali esistenti
nella provincia di Venezia aderenti alla Federazione stessa.
b) promuove, per favorire la continuità educativa scuola-famiglia e l’inserimento
del bambino nel contesto sociale in cui vive, la “gestione comunitaria
e collegiale” delle singole Scuole materne, intesa come attiva partecipazione
alla vita della Scuola da parte dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti,
delle Insegnanti e degli operatori della Scuola materna
c) promuove la ricostituzione e la fondazione di altre Scuole materne
d) promuove la trasformazione degli Asili in Scuole materne
e) promuove la costituzione di nidi integrati, dando assistenza alle scuole
per la predisposizione dei relativi progetti educativi e garantendo la formazione
del relativo personale
f) procura agli associati assistenza morale, giuridica, pedagogica, didattica
ed amministrativa, al fine di realizzare il loro miglioramento sia sotto l’aspetto
organizzativo che funzionale
g) rappresenta gli Enti associati, nei rapporti con le autorità civili
e religiose, coordinandone le istanze e valorizzando il contributi dato dagli
enti nel campo dell’educazione prescolastica e dell’assistenza alle
famiglie
h) favorisce la qualificazione e la formazione permanente delle Insegnanti e
di tutti gli operatori della Scuola materna mediante iniziative di studio e
di aggiornamento e di formazione, con riguardo anche ai genitori al fine di
migliorarne il coinvolgimento nella vita della scuola
i) predispone gli opportuni mezzi di informazione per rendere adeguatamente
nota la propria attività
l) cura le attività per far sì che le Scuole siano esperienze
di sostegno e di formazione delle giovani famiglie e luogo privilegiato di incontro
dell’impegno attivo dei genitori, delle insegnanti religiose e laiche
e degli altri operatori.
Art. 06 - Adesione
Alla Federazione possono aderire tutte le Scuole materne gestite da Enti morali,
da Enti religiosi, da Enti privati, da Enti pubblici locali, da Cooperative,
comunque non statali, che educhino i bambini favorendone la crescita fisica,
intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana espressa
dal Concilio Vaticano II e dalla tradizione pedagogica cristiana.
L’adesione è vincolata dalla piena adesione ai principi dettati
dal presente Statuto.
La F.I.S.M. potrà aderire, in rappresentanza degli Enti associati, riservata
la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle Istituzioni
a livello interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano
scopi analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi della
Federazione.
La F.I.S.M. garantisce agli “Enti federati” la propria autonomia
statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale,
nonché la personalità morale e giuridica.
Art. 07 - Cessazione di appartenenza alla F.LS.M.
Le singole Istituzioni aderenti alla F.I.S.M. provinciale perdono la qualità
di socio e cessano quindi di far parte della Federazione:
a) per venire meno dei requisiti che ne determinano l’iscrizione
b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quegli enti
che per avere contravvenuto agli obblighi dello Statuto associativo o per altri
motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’Associazione.
Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio è sempre possibile
il ricorso al Collegio dei Probiviri
Il socio può recedere dall’Associazione con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio
Direttivo entro il l° settembre.
Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è
tenuto a versare quelle dovute per l’esercizio in corso.
Art. 08 - Funzionamento
Per conseguire le finalità di cui all’art. 5 la Federazione:
a) costituisce a Zelarino-Venezia un ufficio di coordinamento e di consulenza
tecnica, giuridica ed amministrativa, eventualmente anche con personale dipendente
con contratto di lavoro “FISM”.
b) accoglie mezzi finanziari, offerte e donazioni da Enti pubblici o da privati.
Art. 09 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della F.I.S.M. è costituito:
- dalle quote associative degli Enti federati, stabilite dal competente organo
provinciale.
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati
- da beni mobili ed immobili
- da donazioni e lasciati
- da ogni altro tipo di entrate
Non esiste fusione di beni tra F.I.S.M. ed Enti federati. Ogni singolo Ente,
quindi, rimane sempre l’unico ed esclusivo responsabile, titolare dei
diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all’esercizio delle
sue attività.
Art. 10 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della F.I.S.M. si apre il l° settembre di
ogni anno e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo.
Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 dicembre, il
competente organo predispone per l’approvazione il bilancio di previsione
per l’anno successivo e il conto consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Federazione entro gli
otto giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea per poter essere
consultato da ogni associato.
Art. 11 – Organi della Federazione
Organi della FISM Provinciale sono:
- Assemblea Generale della Federazione
- Consiglio Direttivo
- Ufficio di Presidenza composto da Presidente, Vice Presidente, Consulente
Ecclesiastico, Rappresentante delle Religiose e, in caso di necessità,
dal Segretario-Tesoriere
- Collegio dei Probiviri
- Segretario-Tesoriere
Art. 12 - L’Assemblea generale della Federazione
L’Assemblea generale è cosi composta:
a) dai legali rappresentanti delle Scuole materne federate, o loro delegati
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, in misura di uno ogni Scuola
materna
b) dai componenti il Consiglio direttivo della F.I.S.M. - Venezia
Compiti dell’Assemblea provinciale:
a) esaminare la situazione morale, educativa, giuridica, e finanziaria generale
degli associati e formulare eventuali proposte al Consiglio direttivo
b) discutere ed approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché
il piano annuale di attività della F.I.S.M.
c) ratificare l’accettazione o le dimissioni dei soci, nonché la
radiazione di Enti federati, fatte dal Consiglio direttivo
d) eleggere ogni quattro anni, salvo motivate proroghe, i membri del Consiglio
direttivo di sua competenza
e) eleggere ogni quattro anni, salvo motivate proroghe, il Collegio dei Probiviri
f) designare i membri richiesti dagli organismi cui la F.I.S.M. intende aderire
g) approvare il Regolamento provinciale e le eventuali modifiche allo Statuto
proposte dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno.
Su richiesta di un terzo degli associati, e per deliberazione del Consiglio
direttivo, l’Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria
secondo le necessità.
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute e dirette dal Presidente della
F.I.S.M. eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali, il quale nomina
un Segretario e, in caso di necessità, due scrutatori.
Quando trattasi di rinnovo delle cariche l’Assemblea eleggerà,
seduta stante, un Presidente, due scrutatori ed un Segretario verbalizzatore
diversi dagli Amministratori in carica.
L’Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli
aventi diritto.
Non raggiungendo la maggioranza la riunione è valida, in seconda convocazione,
dopo un’ora dall’orario fissato, qualunque sia il numero degli aventi
diritto, purché sulla convocazione risulti l’orario della prima
e della seconda convocazione.
Gli associati possono essere rappresentati da altri associati con delega scritta.
Nel caso di legale rappresentanza di più Scuole materne da parte di un’unica
persona, questa avrà a disposizione tanti voti quante sono le Scuole
materne che legalmente rappresenta. Un associato non può assumere più
di tre deleghe.
Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del Segretario.
Art. 13 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo della F.I.S.M. di Venezia è composto da:
a) 9 membri eletti dall’Assemblea, fra i quali il Consiglio nominerà
il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere
b) membri cooptati, fino ad un massimo di 4, scelti dallo stesso Consiglio direttivo,
esperti in materie didattiche, sanitarie, legali ed amministrative
c) il Consulente ecclesiastico
d) la Rappresentante delle Religiose
Al Consiglio direttivo, che di norma dovrà riunirsi ogni trimestre,
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) eleggere i membri del Consiglio direttivo di sua competenza
b) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea
c) accettare e dimettere gli Enti federati
d) vigilare le attività delle singole Scuole materne, rispettandone l’autonomia
patrimoniale ed amministrativa, curando il migliore coordinamento sul piano
morale religioso, pedagogico-didattico ed amministrativo, nonché assicurando
che detta attività sia conforme alle norme di legge
e) discutere il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno
f) sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e di
privati in favore degli associati.
g) deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente, straordinari dell’Assemblea
generale
h) promuovere tutte quelle iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale,
amministrativo ed economico che saranno ritenute necessarie ed opportune per
il potenziamento della Federazione e dei singoli associati
Il Consiglio direttivo è responsabile dinanzi all’Assemblea generale
per quanto di sua competenza.
I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni, salvo motivata
proroga, e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure ogni
qualvolta venisse richiesto da almeno 4 Consiglieri effettivi.
La sessione del Consiglio direttivo è valida quando è presente
la maggioranza dei consiglieri in prima convocazione, e qualsiasi numero, con
almeno un terzo dei consiglieri effettivi, in seconda convocazione dopo un’ora.
Art. 14 - Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza si riunisce una volta al mese e quando il Presidente
lo ritenga necessario.
All’Ufficio di Presidenza sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare il Presidente nella direzione della Federazione
b) sostituire, in caso di urgenza il Consiglio Direttivo, con l’obbligo
di riferire al medesimo le decisioni prese
L’Ufficio di Presidenza è responsabile dinanzi al Consiglio e all’Assemblea.
Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.M. con i più
ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità.
Egli convoca e presiede le sessioni del Consiglio direttivo, vigila e dirige
tutta l’attività della Federazione provinciale, firma la corrispondenza
e tutti gli atti dell’ufficio.
In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente con tutti
i poteri e le attribuzioni.
Art. 16 - Il Consulente ecclesiastico
In seno alla Federazione provinciale della F.I.S.M. costituisce rilevanza la
presenza del Consulente ecclesiastico, nominato dal Vescovo, in considerazione
dell’importanza riconosciuta alla componente etico-religiosa dell’attività
educativa.
Il Consulente ecclesiastico si rende garante davanti all’autorità
ecclesiastica che l’indirizzo religioso e morale delle Scuole materne,
gestite dalle parrocchie, dalle Congregazioni religiose, e comunque di quante
aderiscono alla F.I.S.M, sia conforme agli insegnamenti della Chiesa.
Il Consulente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni.
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto:
a) dal Presidente
b) da due membri effettivi
c) da due membri supplenti
I tre membri effettivi e i due membri supplenti vengono eletti dall’Assemblea
generale della Federazione, ogni quattro anni, come previsto dall’art.
12 comma e). Nella prima riunione sarà nominato il Presidente
Compiti del Collegio dei Probiviri:
a) dirimere le eventuali controversie tra Scuole materne associate, relative
al rapporto associativo o tra esse e l’Associazione. Il collegio giudicherà
ex bono et aequo senza formalità di procedura
b) vigilare sull’amministrazione della Federazione e, in caso di bisogno
e su loro richiesta, sull’amministrazione dei singoli Enti federati. Alla
fine dell’esercizio finanziario il Collegio deve accertare la regolare
tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e scritture contabili.
c) convocare l’Assemblea qualora non vi provvedessero gli Amministratori.
Il Collegio propone al Consiglio direttivo e all’Assemblea le proprie conclusioni
Art. 18 - Il Segretario - Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, come previsto
dall’art. 13.
Compiti:
a) redige i verbali delle sessioni del Consiglio direttivo
b) cura la corrispondenza
c) è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri, compreso
il registro degli Enti Federati e dell’elenco delle persone aventi diritto
di voto nella Assemblea.
d) cura tutta la parte amministrativa e contabile della Federazione.
In particolare provvede a riscuotere i contributi ordinari e straordinari e
tutti i proventi, rilasciando le quietanze per le somme introitate, e al pagamento
di tutte le spese della gestione ordinaria attraverso l’emissione di mandato.
È responsabile della compilazione del rendiconto annuale, alla fine di
ciascun esercizio, nonché alla predisposizione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo, da presentare al Consiglio direttivo
Inoltre tiene l’inventario dei beni della Federazione.
Art. 19 - Costituzione di gruppi operativi
Nell’ambito della F.I.S.M. possono costituirsi gruppi operativi finalizzati
allo studio di problematiche particolari o al Coordinamento pedagogico-didattico
delle Scuole Materne federate.
Tali gruppi potranno essere costituiti tenuta presente la suddivisione della
provincia di Venezia in Diocesi o in Distretti scolastici, secondo le esigenze
della dimensione territoriale.
Art. 20 - Procedure e norme comuni
Le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il diritto alla rifusione
delle eventuali spese incontrate nell’espletamento dell’incarico
ed il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni , se residenti
fuori Comune.
Nel caso di dimissioni:
a) del Presidente si provvederà alla surroga
b) di uno o più membri eletti nel Consiglio direttivo, che venissero
a mancare per dimissioni o per altri motivi, si provvederà a sostituirli
con i Soci che nelle elezioni seguivano con maggiore numero di voti
c) dell’intero Consiglio direttivo, questo rimarrà in carica per
l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di convocare entro tre
mesi l’Assemblea della Federazione per la elezione di un nuovo Consiglio
direttivo.
Art. 21 - Scioglimento della Federazione.
Per lo scioglimento della Federazione è necessaria un’apposita
convocazione dell’Assemblea con avviso a tutti gli aventi diritto, i quali,
con la presenza di almeno due terzi degli stessi in prima convocazione, e di
almeno un terzo in seconda convocazione, votano per lo scioglimento a votazione
segreta.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio direttivo
legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Enti federati.
Sono ammesse le deleghe come previsto dall’art. 12.
Art. 22 - Devoluzione del patrimonio
E’ vietato alla FISM distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione,
salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.
In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio della Federazione, residuato
della liquidazione di ogni passività, sarà devoluto ad analoga
istituzione ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.43 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°
662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a giudizio dell’Assemblea.
Art. 23 - Modifiche allo Statuto
Ogni modifica al presente Statuto, previo invio agli aventi diritto almeno 15
giorni prima, deve essere approvato dall’Assemblea generale, presenti
non meno dei due terzi degli aventi diritto al voto in I° convocazione e
di un terzo in II° convocazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta
dei presenti.
Nel caso non venga raggiunta la presenza richiesta né in prima né
in seconda convocazione, l’Assemblea potrà decidere l’integrazione
delle votazioni con la raccolta, per corrispondenza, dei voti degli aventi diritto
assenti, cui comunque dovrà essere comunicato integralmente il testo
delle modifiche.
Art. 24 - Regolamento e rinvio alla normativa vigente
Le norme di attuazione del presente Statuto saranno specificate in apposito
Regolamento approntato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge.
Visto letto ed approvato
Il Presidente
Prof. Anita Moser Zorzi
Zelarino- Venezia, 30 dicembre 1998